A ricorrere all’Anac, l’autorità nazionale anti-corruzione, erano state le articolazioni regionali delle associazioni Confapi e Aniem, che raccolgono le Pmi e la piccola e media industria del Lazio, segnalando diverse criticità e formulando rilievi sul bando d’appalto pubblicato nei mesi scorsi da Acea Spa per per la manutenzione del ciclo idrico integrato della capitale, per un valore complessivo di 45 milioni di euro.
L’Associazione aveva segnalato la presenza di difformità rispetto alla normativa vigente, limitative e distorsive della concorrenza. In particolare, per Confapi/aniem Lazio, Acea non avrebbe potuto richiedere, tra i requisiti di partecipazione, lavori specialistici pregressi eseguiti “per conto di aziende di gestione del sistema idrico integrato”, poiché tale requisito “comporta, evidentemente, una forte restrizione del numero delle imprese idonee a partecipare alla procedura di gara, risultando in tal modo discriminatorio, incoerente con i principi di economicità, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, richiamati dalla normativa nazionale ed europea”.
Le contestazioni mosse dall’associazione sono state accolte dall’Anac che ha ritenuto Acea obbligata a svolgere gare ad evidenza pubblica. Condividendo quanto sostenuto dagli imprenditori l’Anticorruzione ha affermato che, considerato l’oggetto dell’appalto, il gestore del servizio idrico della Capitale è assoggettato, quale “ente aggiudicatore” all’obbligatorietà del ricorso a procedure ad evidenza pubblica e, in tale contesto, la previsione del requisito sui lavori pregressi non sembra garantire, secondo l’Autorità, “l’apertura del mercato alla concorrenza, atteso che restringe la valutazione dei pregressi lavori specialistici soltanto ai lavori di manutenzione effettuati “per conto di aziende di gestione del sistema idrico integrato” e non per conto di altri soggetti committenti, con il ragionevole rischio di limitare la possibilità di concorrere alle sole imprese che già stanno eseguendo lavori di manutenzione per Acea. La previsione di tale requisito appare irragionevole e non rispettosa del principio di libera concorrenza, perché restrittiva della partecipazione nel duplice senso, oggettivo (come astratta possibilità di contendersi il mercato in posizione di parità) e soggettivo (per la creazione di posizione di ingiustificato favore di una ristretta rosa di concorrenti, unici in grado di conseguire il massimo punteggio attribuibile in relazione ai criteri contestati)”.
A seguito del pronunciamento dell’Anac, i presidenti di Confapi Lazio, Massimo Tabacchiera e di Aniem Lazio, Matteo D’Onofrio, hanno espresso soddisfazione per il riconoscimento autorevole espresso dall’Anticorruzione “che conferma l’importanza dell’azione di monitoraggio critico svolta dall’Associazione nei confronti delle gare svolte sul territorio”.