Un bando pasticciato e scritto male. E’ quello tramite cui, lo scorso 23 gennaio, l’Ater di Frosinone aveva proceduto ad affidare ad una ditta pontina per oltre 270mila euro, i lavori di manutenzione straordinaria, adeguamento impianti ed abbattimento barriere architettoniche su un gruppo di immobili di edilizia residenziale pubblica (lotto 4). L’affidamento è stato annullato dal Tar di Latina venerdì scorso, dopo il ricorso della ditta quarta classificata, di Frosinone, che si è vista aggiudicare dai giudici amministrativi la gara ed ora subentrerà nel contratto nel frattempo sottoscritto dalla prima società, con maggiori oneri per la stessa Ater.
Le censure del Tar e le offerte anomale
Il Tar ha espresso forti censure all’operato dell’Azienda territoriale – che ha svolto la gara tramite Confservizi Lazio -, per il mancato rispetto delle esclusioni previste dalla legge e richiamate dal bando di gara, ma poi disapplicate al momento dell’aggiudicazione.
Nel bando per i lavori, infatti, l’Ater aveva optato per l’affidamento dei lavori al “prezzo più basso”. In questi casi, però, la legge prevede che debbano essere automaticamente escluse le offerte che siano inferiori ad una certo valore (soglia di anomalia) che va calcolato secondo le indicazioni di legge e che, nel caso dell’appalto di cui scriviamo, era stato computato in circa il 25%. Quindi, offerte più basse del 25% rispetto all’importo messo a gara dovevano essere escluse.
L’appalto era stato invece affidato alla Srl pontina, che aveva proposto un ribasso di oltre il 36%! Inoltre, anche la seconda e la terza classificate avevano commesso lo stesso errore. Da qui il ricorso della ditta Ciociara, quarta classificata, che nella sua proposta aveva invece rispettato il limite di anomalia imposto dalla gara.
La difesa dell’Ater e la sentenza del Tar
Davanti al Tar, l’Ater ha sostenuto la correttezza del suo operato: ha evidenziato che il bando era confuso; il fatto che nel corpo del bando veniva indicata tutt’altra procedura e che, comunque, lo stesso non era stato impugnato, pur contenendo “refusi” che dovevano essere contestati.
Di tutt’altro parere i giudici del Tar, che hanno evidenziato come, nelle carte della gara si richiami la procedura relativa al minor prezzo e alla soglia di anomalia per ben tre volte; che non spettava alla ricorrente impugnare le norme erronee e che anzi queste, come tali, sarebbero dovute essere disapplicate proprio dalla stazione appaltante.
Il Tar ha quindi annullato l’appalto alla prima società e ritenuto di poter ordinare il subentro della ditta ricorrente nei lavori che prevedono un affidamento per 24 mesi a partire dal 23 gennaio scorso.
I giudici hanno compensato le spese tra le parti ma condannato l’Ater a versare il contributo unificato.