“Con la riforma della Giustizia tributaria e dopo una recente sentenza della Cassazione, spetta sempre al Consorzio di Bonifica dimostrare l’esigibilità delle somme che richiede ai cittadini”. E’ quanto sostiene il SICeT (Sindacato Inquilini Casa e Territorio della Cisl di Frosinone). Il segretario generale della sigla sindacale, Giulio Sacchetti, è intervenuto nei giorni scorsi ad Arce, nel corso di un incontro nato per confrontarsi proprio sulle problematiche relative ai Consorzi di Bonifica della provincia di Frosinone.
La norma costituzionale e lo Satuto Albertino
Sacchetti ha richiamato il contenuto dell’articolo 23 della Costituzione che recita: “Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”, ricordando come tale articolo si ispiri, in forma esplicita o implicita, all’articolo 10 del precedente Statuto Albertino “che già nel 1848 affermava che ogni legge d’imposizione di tributi, doveva essere presentata alla Camera dei Deputati. Pertanto, prima dell’entrata in vigore della nuova Costituzione (1948), nemmeno il Re avrebbe potuto prendere decisioni autonome in tema di ingiunzione tributaria”.
Così fin dai tempi del Re
Il sindacalista ha poi ricordato che “rispetto ai Consorzi di Bonifica, il Regio Decreto n° 215/1933 (articoli 9 e 10) già disciplinava la materia e il pagamento dei relativi tributi, stabilendo che i proprietari di immobili devono versare la loro quota parte solo se traggono beneficio e convenienza dalla bonifica (in caso contrario non dovrebbero pagare alcunché). In questo senso, con sentenza n° 188/2018 – ha continuato Sacchetti – recentemente si è pronunciata anche la Corte Costituzionale”.
La riforma tributaria e l’onere della prova
Sacchetti ha sollecitato un intervento sia a livello nazionale che regionale sulla materia per fare chiarezza una volta per tutte “soprattutto dopo l’entrata in vigore della Legge n. 130/2022 (Riforma della Giustizia Tributaria) in materia di onere probatorio, con l’aggiunta del comma 5-bis all’art. 7, del decreto legislativo n. 546/1992 ed a seguito della sentenza della Cassazione n. 1166 del 2023 sull’abuso fiscale. “In particolare – spiega il sindacalista Cisl – la nuova normativa richiamata ha modificato la portata applicativa delle presunzioni giurisprudenziali che, del tutto prive di giustificazione, attribuivano un onere di prova nei confronti di un soggetto (il contribuente) che non ne doveva risultare onerato; mentre la sentenza della Cassazione potrebbe riguardare quelli che deducono dalle tasse il contributo consortile senza ricevere in cambio nessun beneficio dal Consorzio. Ai sensi della nuova norma richiamata, quindi, anche la presunzione di vantaggiosità dell’attività svolta dai Consorzi di Bonifica non può più trovare applicazione e, di conseguenza, l’onere probatorio grava sempre sul Consorzio, a prescindere dalla presenza o meno del ‘piano di classifica’ e dell’insistenza dell’immobile nel ‘perimetro di contribuenza’. Oggi, in altre parole, dovrebbe essere sempre il Consorzio fornire l’effettiva dimostrazione circa la sussistenza dei presupposti per l’esigibilità dei contributi di bonifica e dimostrare, dunque, la piena legittimità della pretesa. In mancanza di questa prova la richiesta di pagamento non dovrebbe nemmeno essere inoltrata”.